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Articolo 67 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Perdita, smarrimento o sottrazione

Dispositivo dell'art. 67 Testo unico stupefacenti

1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla pił vicina autoritą di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanitą.

2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autoritą sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

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