Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 58 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Domanda per il permesso di transito

Dispositivo dell'art. 58 Testo unico stupefacenti

1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore č tenuto a presentare domanda al Ministero della sanitā secondo le modalitā stabilite con decreto del Ministro.

2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:

  1. a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autoritā del Paese di destinazione;
  2. b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autoritā del Paese di provenienza.

3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti autoritā consolari italiane.

4. Il transito č ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!