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Articolo 111 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 111 Testo unico stupefacenti

Articolo abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuitą dell'assistenza a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.

2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza rilevati nell'ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanitą e dell'interno.]

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