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Articolo 48 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Approvvigionamento per le necessitą di pronto soccorso

Dispositivo dell'art. 48 Testo unico stupefacenti

1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare. (1)

Note

(1) Articolo abrogato dalla L. 8 febbraio 2001, n. 12. Successivamente, a norma dell'art. 44 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, le disposizioni hanno riacquistato efficacia.

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