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Articolo 5 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Controllo e vigilanza

Dispositivo dell'art. 5 Testo unico stupefacenti

1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanitā si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione č coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.

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