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Articolo 77 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Vigilanza

Dispositivo dell'art. 77 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. L’autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l’ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.

3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.

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