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Articolo 72 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Adozioni e affidamenti

Dispositivo dell'art. 72 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo 26(4).

2. La domanda deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia(1)(4).

3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento(2)(3)(5).

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 7, comma 3 del D. Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 17 - 23 dicembre 2003, n. 371 (in G.U. 1a s.s. 31/12/2003, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede che nel caso di adozione internazionale l'indennità di maternità spetta nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di età".
(3) La Corte costituzionale con sentenza 11 - 14 ottobre 2005, n. 385 (in G.U. 1a s.s. 19/10/2005, n. 42) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima".
(4) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 20, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80.
(5) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 22 ottobre 2015, n. 205 (in G.U. 1ª s.s. 28/10/2015, n. 43), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella versione antecedente alle novità introdotte dall'art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l'indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età".

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