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Articolo 69 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Congedo parentale

Dispositivo dell'art. 69 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente Capo, genitori di bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e iltrattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino(1).

1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari(2).

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 23 aprile 2003, n. 115 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.
(2) Il comma 1-bis è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.

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