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Articolo 45 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Adozioni e affidamenti

Dispositivo dell'art. 45 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia(1).

2. Le disposizioni di cui all’articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del minore(2).

Note

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo - 1 aprile 2003, n. 104 (in G.U. 1a s.s. 9/4/2003, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, "entro il primo anno di vita del bambino" anziché "entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia"".
Il comma 1 è stato successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(2) Il comma 2-bis è stato introdotto dall'art. 8, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

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