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Articolo 43 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Trattamento economico e normativo

Dispositivo dell'art. 43 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un’indennità, a carico dell’ente assicuratore, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’ente assicuratore.

2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, comma 5.

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