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Articolo 41 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Riposi per parti plurimi

Dispositivo dell'art. 41 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.

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