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Articolo 40 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Riposi giornalieri del padre

Dispositivo dell'art. 40 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

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