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Articolo 177 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Informazione e formazione

Dispositivo dell'art. 177 TUSL

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:

  1. a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
  2. 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
  3. 2) le modalità di svolgimento dell'attività;
  4. 3) la protezione degli occhi e della vista;
  5. b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

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