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Articolo 9 Testo unico sulle piante officinali

(D.lgs. 21 maggio 2018, n. 75)

[Aggiornato al 08/07/2018]

Neutralitą finanziaria

Dispositivo dell'art. 9 Testo unico sulle piante officinali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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