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Articolo 70 quater Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Costituzione del gruppo IVA

Dispositivo dell'art. 70 quater Testo unico IVA

1. Il gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70 ter. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei soggetti di cui al periodo precedente:

  1. a) è recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito;
  2. b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui all'articolo 70 duodecies, comma 5, nella quale sono indicati:

  1. a) la denominazione del gruppo IVA;
  2. b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di seguito denominato "rappresentante di gruppo", e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;
  3. c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all'articolo 70 ter;
  4. d) l'attività o le attività che saranno svolte dal gruppo IVA;
  5. e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione;
  6. f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.

3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

4. Permanendo i vincoli di cui all'articolo 70 ter, l'opzione è vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all'articolo 70 novies. Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lettera b).

5. Se negli anni di validità dell'opzione di cui al comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui all'articolo 70 ter, commi 2 e 3, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui all'articolo 70 ter, comma 1, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.

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