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Articolo 70 bis Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA

Dispositivo dell'art. 70 bis Testo unico IVA

1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70 ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".

2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:

  1. a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
  2. b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
  3. c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 70 decies, comma 3, terzo periodo;
  4. d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

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