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Articolo 51 bis Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 51 bis Testo unico IVA

Articolo abrogato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413

[Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al n. 7) dell'art. 51 su conforme parere dell'ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente e possono accedere presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale a norma dell'ultimo comma dell'art. 52 previa autorizzazione dello stesso ispettore compartimentale nelle seguenti ipotesi:

  1. a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione di cui all'art. 28 e l'ufficio è in possesso di elementi dai quali risulta che nell'anno di competenza ha effettuato operazioni imponibili, non imponibili, non soggette o esenti da imposta per corrispettivi superiori a lire cento milioni;
  2. b) quando dagli atti e documenti di cui all'art. 54, terzo comma, ovvero da altri elementi certi in possesso dell'ufficio risulta che il contribuente ha effettuato nel corso di un anno solare le operazioni indicate nella lettera a) per corrispettivi superiori al quadruplo di quelli dichiarati, sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni;
  3. c) quando, in ordine all'osservanza degli adempimenti contabili, ricorrono le ipotesi di cui al secondo comma, numeri 1) e 3), dell'art. 55; la disposizione non si applica se dagli elementi in possesso degli uffici non risultano corrispettivi per operazioni di importo superiore a lire cento milioni;
  4. d) quando risulta che il contribuente ha emesso o utilizzato fatture per operazioni inesistenti;
  5. e) quando dagli elementi in possesso dell'ufficio risulta che l'ammontare dell'imposta detraibile o rimborsabile indicato nella dichiarazione annuale è superiore di oltre un decimo a quella spettante e la differenza è superiore a lire cento milioni.

La richiesta può riguardare anche i conti successivi all'anno o agli anni cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente lettera d), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una società che esercita l'attività di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, la richiesta può essere estesa ai conti intestati ai soci delle società di fatto nonché agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui le fatture sono state emesse o utilizzate.

Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati e notizie sono tuttavia utilizzabili a fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.

L'ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all'accesso formulata dagli uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta stessa.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.]

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