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Articolo 40 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Ufficio competente

Dispositivo dell'art. 40 Testo unico IVA

Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione né un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, è competente l'ufficio provinciale di Roma.

Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 35 ter, l'ufficio competente ai sensi del presente articolo è individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente.

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