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Articolo 48 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Redditi imponibili ad altro titolo

Dispositivo dell'art. 48 TUIR

1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali.

2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa.

Massime relative all'art. 48 TUIR

Cass. civ. n. 5545/2019

Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cd. incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata ex art. 16, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917 del 1986, essendo volte a sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto, in quanto, presupponendo una pattuizione, dette somme non possono essere esentate dall'imposta ai sensi dell'art. 48, comma 2, del detto decreto, quali "sussidi occasionali" che, a differenza degli incentivi programmati, sono concessi estemporaneamente e graziosamente, in coincidenza con rilevanti esigenze personali e familiari del lavoratore.

Cass. civ. n. 19793/2017

Gli interessi su mutui, finanziamenti o simili, percepiti dalle società e dagli enti esercenti attività commerciali residenti di cui all'art. 73 comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. n. 917 del 1986, o dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla successiva lett. d), o nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono, come stabilito dall'art. 48 del D.P.R. n. 917 del 1986, reddito di capitale e vanno qualificati come una delle componenti attive rilevanti per la determinazione del reddito di impresa, con la conseguenza che non sorge per il soggetto erogante l'obbligo di effettuare la ritenuta d'imposta, salvi i casi espressamente previsti dall'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Cass. civ. n. 3589/2017

In tema di imposte sui redditi, le trattenute obbligatorie operate sull'indennità di carica dei consiglieri regionali, in base agli artt. 1, 2 e 3 della L.R. Molise n. 10 del 1988, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, devono essere assoggettate a tassazione, non potendo ad esse riconoscersi natura previdenziale e conseguentemente applicarsi la causa di esclusione di cui all'art. 48, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 917 del 1986, perché finalizzate all'erogazione di un vitalizio che si differenzia dalle prestazioni di natura pensionistica, come risulta sia dal tenore letterale della disposizione, sia dai principi espressi dalla sentenza della Corte cost. n. 289 del 1994 relativa all'assegno vitalizio in favore dei parlamentari, sia, infine, alla qualificazione tributaria dell'indennità suddetta in quanto normativamente rientrante tra le indennità per cariche elettive.

Cass. civ. n. 13982/2016

In tema d'IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 973 del 1986, conv. in L. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora 52) del D.P.R. n. 917 del 1986, nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all'art. 41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Liguria, 20/04/2011).

Cass. civ. n. 13578/2016

In materia di contributi previdenziali, l'art. 12, comma 4, lett. c) n. 153 del 1969, norma speciale e, dunque, prevalente sulla disciplina fiscale di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, esclude dall'imponibile contributivo "i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni", sicché non sono assoggettabili a contribuzione previdenziale le somme corrisposte al lavoratore a titolo di risarcimento del danno da demansionamento. (rigetta, App. Roma, 02/12/2013).

Cass. civ. n. 1890/2015

In tema d'imposte sui redditi di lavoro dipendente, va assoggettata ad IRPEF l'indennità supplementare percepita dal dirigente, in virtù di una norma del CCNL, a seguito di licenziamento ingiustificato, atteso che trova la fonte della sua obbligatorietà nella risoluzione non giustificata del rapporto di lavoro e costituisce una misura di matrice convenzionale volta, da una parte, a sanzionare la condotta datoriale e, dall'altra, a risarcire il dirigente per la perdita del posto di lavoro, che non dipenda da profili di sua colpa o responsabilità, mentre è ad essa estranea la valutazione di un danno emergente di natura diversa da quella retributiva. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Venezia, 11/04/2013).

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