Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 1890 del 2 febbraio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema d'imposte sui redditi di lavoro dipendente, va assoggettata ad IRPEF l'indennitą supplementare percepita dal dirigente, in virtł di una norma del CCNL, a seguito di licenziamento ingiustificato, atteso che trova la fonte della sua obbligatorietą nella risoluzione non giustificata del rapporto di lavoro e costituisce una misura di matrice convenzionale volta, da una parte, a sanzionare la condotta datoriale e, dall'altra, a risarcire il dirigente per la perdita del posto di lavoro, che non dipenda da profili di sua colpa o responsabilitą, mentre č ad essa estranea la valutazione di un danno emergente di natura diversa da quella retributiva. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Venezia, 11/04/2013).

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