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Articolo 42 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Costruzioni rurali

Dispositivo dell'art. 42 TUIR

1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:

  1. a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;
  2. b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
  3. c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
  4. d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 29.

Massime relative all'art. 42 TUIR

Cass. civ. n. 18656/2009

In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del D.L. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23, comma 1-bis del D.L. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Bolzano, 22/08/2005).

In tema di ICI, l'applicabilità dell'esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto dell'art. 23, comma 1-bis, del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2009, e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992, è subordinata, per i fabbricati non iscritti in catasto, all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 9 del D.L. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l'onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l'identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Bolzano, 22/08/2005)

Cass. civ. n. 24152/2004

In tema di imposte sui redditi e con riguardo ai redditi fondiari, il carattere rurale di costruzioni o porzioni di costruzioni, e relative pertinenze, carattere che fa considerare le stesse non produttive di reddito, dipende, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133), dalla sussistenza di due condizioni: una di tipo soggettivo, afferente alla persona dell'utilizzatore del fabbricato, che deve essere addetta alla coltivazione della terra o alle altre attività specificate dalla norma, e l'altra di tipo oggettivo, riguardante l'immobile, che deve essere "strumentale" all'esercizio di quelle attività, e in quanto tale deve presentare caratteristiche rispondenti alle relative esigenze (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso del contribuente e confermato la sentenza di merito con la quale era stato accertato un maggior valore della quota di proprietà di un immobile "rurale"). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Napoli, 18 Febbraio 2000).

Cass. civ. n. 9760/2003

In materia di classamento catastale, va sempre riconosciuta natura rurale ai fini fiscali ai fabbricati strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del t.u.i.r. del 1986, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma terzo - bis - aggiunto dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 -, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in L. 26 febbraio 1994, n. 133, mentre la causa di esclusione della ruralità prevista dall'art. 9, comma terzo, lettera e), dello stesso D.L. per i fabbricati aventi caratteristiche di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1968 opera soltanto per i fabbricati aventi uso abitativo. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. L'Aquila, 30 aprile 1999).

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