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Articolo 43 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Immobili non produttivi di reddito fondiario

Dispositivo dell'art. 43 TUIR

1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato.

Massime relative all'art. 43 TUIR

Cass. civ. n. 12999/2007

In tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, presuppone la prova della funzione strumentale del bene non già in senso oggettivo, bensì in rapporto all'attività dell'azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è "in re ipsa", e potendosi prescindere (ai fini dell'accertamento della strumentalità) dall'utilizzo diretto del bene da parte dell'azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l'insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all'attività aziendale. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 17 Maggio 2001).

Cass. civ. n. 22587/2006

È inammissibile il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate, proposto in persona del Ministro dell'economia e delle finanze, non potendo l'Agenzia essere rappresentata dal Ministro, anzichè dal suo Direttore generale. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bologna, 14 Aprile 2000).

In tema di imposte sul reddito, ai fini della determinazione della base imponibile, gl'immobili relativi ad imprese commerciali individuali, aventi carattere strumentale ed utilizzati dal possessore imprenditore esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, si considerano relativi all'impresa, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, e 77, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dalla loro iscrizione nei registri d'inventario o dei beni ammortizzabili. Le plusvalenze realizzate attraverso la cessione a titolo oneroso di tali beni concorrono pertanto a formare il reddito soggetto ad imposizione diretta, ai sensi dell'art. 54, comma primo, lettera a), del D.P.R. n. 917 cit. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bologna, 14 Aprile 2000).

Cass. civ. n. 12393/1998

In tema di imposte sui redditi, l'art. 40 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che al comma primo dispone che "non si considerano produttivi di reddito fondiario, gli immobili relativi ad imprese commerciali.", letto in unione con l'art. 77 dello stesso D.P.R. (per le società in nome collettivo). Si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad essa appartenenti..) comporta che in presenza di una società in nome collettivo l'immobile che le appartiene non può essere comunque considerato produttivo di reddito fondiario, sussistendo una presunzione assoluta di strumentalità a fini dell'impresa. (Cassa con rinvio, App. Genova, 10 giugno 1996).

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