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Articolo 38 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Variazioni del reddito dei fabbricati

Dispositivo dell'art. 38 TUIR

1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unitā immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unitā immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo č costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, č determinato comparativamente ai canoni di locazione di unitā immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati vincitori.

2. Se la verifica interessa un numero elevato di unitā immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle Finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.

Massime relative all'art. 38 TUIR

Cass. civ. n. 11211/2002

In tema di imposte sui redditi, le modificazioni derivanti dalla revisione della rendita catastale relativa ad immobile urbano, a norma dell'art. 34, terzo comma, D.P.R. n. 917 del 1986, hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui il nuovo reddito č stato notificato al possessore iscritto in catasto, ovvero dalla piena conoscenza che ne abbia di fatto l'interessato, il quale, pertanto, in quest'ultimo caso, č legittimato a proporre impugnazione a prescindere dall'avvenuta notificazione. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 5 novembre 1997).

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