Cassazione civile Sez. V sentenza n. 11211 del 30 luglio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte sui redditi, le modificazioni derivanti dalla revisione della rendita catastale relativa ad immobile urbano, a norma dell'art. 34, terzo comma, D.P.R. n. 917 del 1986, hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui il nuovo reddito č stato notificato al possessore iscritto in catasto, ovvero dalla piena conoscenza che ne abbia di fatto l'interessato, il quale, pertanto, in quest'ultimo caso, č legittimato a proporre impugnazione a prescindere dall'avvenuta notificazione. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 5 novembre 1997).

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