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Articolo 31 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

Dispositivo dell'art. 31 TUIR

1. [Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si considera pari al 30 per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli.](1)

2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente. L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte.

3. Se l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi e le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse.

4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue luna all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti.

Note

(1) Comma abrogato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Massime relative all'art. 31 TUIR

Cass. civ. n. 11228/2002

In materia di redditi fondiari, nel caso in cui si verifichi un evento dannoso che interessi una pluralità di fondi rustici (come nel caso di siccità prolungata o di altre simili calamità naturali), la richiesta per il riconoscimento del minor reddito prodotto dai fondi colpiti dalla calamità, in conseguenza di tali eventi negativi, esige che la richiesta di formazione della documentazione corografica contenente la delimitazione delle zone interessate dal fenomeno, dev'essere, ai sensi dell'art. 28, terzo comma, del D.P.R. n. 917 del 1986, rivolta all'UTE dai sindaci dei comuni interessati (o da altri soggetti agenti nell'interesse dei possessori danneggiati), senza che il singolo contribuente abbia l'onere di provvedere in proprio. Ne discende che l'Amministrazione, in presenza di calamità riconosciuta con apposito Decreto Ministeriale, non può negare il rimborso al contribuente che abbia indebitamente versato, in regime di autotassazione, alcune somme a titolo di ILOR e IRPEF relative al reddito dominicale ed agrario dei propri fondi rustici, sulla base del fatto che l'UTE competente non abbia trasmesso agli Uffici finanziari la documentazione di cui all'art. 28, comma terzo, cit., per difetto dell'iniziativa sindacale, quando il contribuente abbia presentato tempestiva e rituale denuncia della perdita del raccolto con raccomandata diretta all'UTE. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Abruzzo, 24 luglio 1997).

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