Cassazione civile Sez. V sentenza n. 11228 del 30 luglio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di redditi fondiari, nel caso in cui si verifichi un evento dannoso che interessi una pluralità di fondi rustici (come nel caso di siccità prolungata o di altre simili calamità naturali), la richiesta per il riconoscimento del minor reddito prodotto dai fondi colpiti dalla calamità, in conseguenza di tali eventi negativi, esige che la richiesta di formazione della documentazione corografica contenente la delimitazione delle zone interessate dal fenomeno, dev'essere, ai sensi dell'art. 28, terzo comma, del D.P.R. n. 917 del 1986, rivolta all'UTE dai sindaci dei comuni interessati (o da altri soggetti agenti nell'interesse dei possessori danneggiati), senza che il singolo contribuente abbia l'onere di provvedere in proprio. Ne discende che l'Amministrazione, in presenza di calamità riconosciuta con apposito Decreto Ministeriale, non può negare il rimborso al contribuente che abbia indebitamente versato, in regime di autotassazione, alcune somme a titolo di ILOR e IRPEF relative al reddito dominicale ed agrario dei propri fondi rustici, sulla base del fatto che l'UTE competente non abbia trasmesso agli Uffici finanziari la documentazione di cui all'art. 28, comma terzo, cit., per difetto dell'iniziativa sindacale, quando il contribuente abbia presentato tempestiva e rituale denuncia della perdita del raccolto con raccomandata diretta all'UTE. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Abruzzo, 24 luglio 1997).

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