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Articolo 75 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 13/01/2024]

Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 75 TUR

Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.473

[1. L'ufficio del registro procede all'applicazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel presente testo unico mediante avviso motivato notificato all'autore della violazione. Se è dovuta anche l'imposta, la sanzione può essere applicata in sede di liquidazione dell'imposta o con apposito avviso.

2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti.

3. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ovvero, se è stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione o sentenza che definisce il giudizio.]

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