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Articolo 69 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 15/01/2026]

Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 69 TUR

Articolo abrogato - a decorrere dal 1° gennaio 2026 - dall'art. 101, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173.

[1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro(1)(2).]

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024".
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 20, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81.

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Consulenze legali
relative all'articolo 69 TUR

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R. T. chiede
lunedģ 27/04/2026
“Vorrei approfondire la domanda che ho fatto a Brocardi AI:
Chat ID: 27834
URL: https://ai.brocardi.it/chat/27834/
In particolare non mi è chiaro / vorrei meglio capire quanto segue:
Buonasera, ho prorogato un contratto di locazione commerciale con canone annuo di 6.720 euro con imposta di registro al 2% scaduto il 19 gennaio 2026. La proroga doveva essere fatta entro il 18 gennaio 2026, ma l'ho fatta tardivamente il 3 aprile 2026 tramite PEC, presentando modello RLI e versamento tramite F24 dell'imposta di registro per la proroga di 134,40 euro, sanzioni pari a 2,50 euro e interessi. L'Agenzia delle Entrate di Potenza mi ha contestato il calcolo delle sanzioni, in quanto secondo loro le sanzioni non vanno calcolate come ritardo per adempimenti successivi alla registrazione, ma vanno calcolate sull'imposta fissa di 250 euro, in quanto alla proroga tardiva si applicherebbe la stessa sanzione fissa della tardiva registrazione del contratto. Ho letto risoluzioni e molto altro dell'Agenzia delle Entrate... ho contattato gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di mezza Italia e nessuno mi ha detto che si applica l'imposta fissa di 250 euro per la proroga tardiva (si applicherebbe anche alla proroga l'art. 69 TUR). Ma l'Ufficio di Potenza continua a dirmi questo e non so cosa fare... è una questione di giustizia e di chiarezza... Sbaglio io ad interpretare la normativa?”
Consulenza legale i 28/04/2026
In ordine alla questione concernente il regime sanzionatorio applicabile in caso di tardiva comunicazione/registrazione della proroga di un contratto di locazione commerciale già regolarmente registrato, si ritiene preferibile l’interpretazione secondo cui non trova applicazione la sanzione fissa - prevista dall’art. 69 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro), bensì il diverso regime sanzionatorio proprio dei tardivi adempimenti successivi alla registrazione, con commisurazione della sanzione all’imposta dovuta per la proroga.


La problematica richiede preliminarmente di distinguere, sul piano sistematico, tra la tardiva registrazione originaria dell’atto e la tardiva esecuzione di un adempimento successivo, relativo ad un contratto già registrato.
L’art. 69 del D.P.R. n. 131/1986 disciplina, infatti, la violazione consistente nell’omessa o tardiva richiesta di registrazione degli atti soggetti a registrazione, prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa in misura fissa o proporzionale secondo i casi normativamente previsti. La disposizione è strutturalmente riferita all’inadempimento dell’obbligo di registrazione dell’atto in sé considerato, vale a dire alla mancata o tardiva sottoposizione a registrazione del negozio giuridico che costituisce il presupposto impositivo originario.


Diversa è, invece, la fattispecie della proroga di un contratto di locazione già registrato, la quale non integra una nuova registrazione originaria di un autonomo contratto, bensì un adempimento successivo afferente ad un rapporto negoziale già perfezionato e già assoggettato a registrazione, connesso all’obbligo di liquidazione e versamento dell’ulteriore imposta di registro dovuta per il nuovo periodo contrattuale.
In tale prospettiva rileva l’art. 17 del T.U.R., che disciplina espressamente il versamento dell’imposta relativa alle annualità successive, proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione, prevedendo un autonomo termine per il relativo adempimento. La collocazione sistematica della norma conferma che la proroga costituisce un evento fiscalmente rilevante successivo alla registrazione del contratto e non una nuova registrazione del medesimo.


Ne consegue che la tardiva comunicazione/registrazione della proroga si atteggia più correttamente quale violazione connessa al tardivo assolvimento dell’imposta dovuta su un adempimento successivo, e non quale tardiva registrazione dell’atto ai sensi dell’art. 69 TUR.
Tale ricostruzione trova conferma anche nella prassi applicativa dell’Amministrazione finanziaria, la quale, nella gestione dei versamenti tramite modello F24 ELIDE, distingue nettamente le sanzioni relative alla tardiva prima registrazione del contratto dalle sanzioni relative al tardivo versamento dell’imposta concernente annualità successive e adempimenti successivi, categoria nella quale sono espressamente ricomprese le proroghe.
La distinzione operativa introdotta dalla stessa Agenzia delle Entrate sul piano dei codici tributo e delle modalità di ravvedimento conferma che, nella prassi amministrativa generale, la proroga tardiva viene trattata quale adempimento successivo e non quale ipotesi assimilabile alla tardiva prima registrazione.


Un’interpretazione estensiva dell’art. 69 TUR, volta ad includervi anche la tardiva comunicazione della proroga, risulterebbe peraltro difficilmente conciliabile con i principi generali in materia sanzionatoria, atteso che le norme che prevedono sanzioni amministrative tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i casi espressamente contemplati dal legislatore.


Sul piano sostanziale, inoltre, la proroga contrattuale non determina la nascita di un nuovo rapporto giuridico autonomamente registrabile, ma costituisce mera prosecuzione convenzionale del rapporto già esistente; pertanto, assimilare la tardiva registrazione della proroga alla tardiva registrazione del contratto originario comporterebbe una sostanziale equiparazione tra fattispecie ontologicamente differenti, in assenza di un espresso fondamento normativo.


Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, in caso di tardiva comunicazione/registrazione della proroga di un contratto di locazione già registrato, la sanzione debba essere determinata secondo il regime del tardivo versamento dell’imposta dovuta sull’adempimento successivo, con applicazione del ravvedimento operoso parametrato all’imposta di registro dovuta per la proroga, e non mediante applicazione della sanzione minima fissa prevista dall’art. 69 TUR per la tardiva registrazione dell’atto.
L’eventuale diversa interpretazione adottata da singoli uffici territoriali, ove non supportata da specifici documenti di prassi o da indicazioni di coordinamento centrale dell’Amministrazione finanziaria, appare dunque espressione di un orientamento locale, non necessariamente coerente con il dato normativo e con la prassi amministrativa generalmente applicata sul territorio nazionale.