1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
- a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
- b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
- c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;
- d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, nonché, con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, e 577 bis del codice penale(1).
Note
(1)
Le parole ", nonché, con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, e 577-bis del codice penale" sono state introdotte dall'art. 11, commi 1 e 3 della L. 2 dicembre 2025, n. 181. La L. 2 dicembre 2025, n. 181 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che la presente modifica "si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025 volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, del codice penale".






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