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Articolo 38 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 13/01/2024]

Irrilevanza della nullitą e dell'annullabilitą dell'atto

Dispositivo dell'art. 38 TUR

1. La nullitą o l'annullabilitą dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.

2. L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

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