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Articolo 32 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 13/01/2024]

Dichiarazione di nomina

Dispositivo dell'art. 32 TUR

1. La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto č stato in tutto o in parte stipulato, č soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facoltā derivi dalla legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non č dovuta alcuna imposta. In ogni altro caso, nonché quando la dichiarazione di nomina non č conforme alla riserva o č fatta a favore di altro partecipante alla gara, č dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.

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