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Articolo 51 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitā

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

L'espropriazione per opere militari

Dispositivo dell'art. 51 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitā

1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilitā delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare.

2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennitā da corrispondere č trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II.

4. Nulla č innovato in ordine alla disciplina sulle servitų militari.

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