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Articolo 36 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica

Dispositivo dell'art. 36 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.

1-bis. È fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166.

Massime relative all'art. 36 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cass. civ. n. 19077/2015

L'approvazione di un piano particolareggiato d'iniziativa privata in zona industriale e artigianale d'interesse locale consente (ex art. 28, L. n. 1150/ 1942, novellato ex art. 8, L. n. 765/1967) il ricorso all'espropriazione per l'acquisizione delle aree necessarie, nel caso in cui i proprietari non aderiscano al progetto o non accettino di cederle volontariamente, così attribuendo alle opere previste dal piano il valore di opere private di pubblica utilità: in tali casi, trova applicazione l'art. 36, comma 1, T.U. Espropriazioni che, prevede la liquidazione dell'indennità in misura pari al valore venale dell'immobile.

Nel caso di espropriazione finalizzata alla realizzazione di un piano particolareggiato d'iniziativa privata volto alla creazione di una zona industriale ed artigianale d'interesse locale, qualificabile come opera privata di pubblica utilità e, pertanto, non rientrante nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata o agevolata, né in quello dei piani di insediamento produttivo di iniziativa pubblica, né, infine, nei programmi di riabilitazione urbana, si applica l'art. 36, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001, che prevede la liquidazione dell'indennità di espropriazione in misura pari al valore venale dell'immobile, non ricorrendo le ragioni, collegate alla realizzazione di programmi di riabilitazione urbana, che giustificano la decurtazione della stessa in misura pari agli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, secondo periodo, del menzionato decreto ovvero dell'art. 27, comma 5, della I. n. 166 del 2002. (Cassa con rinvio, App. Trieste, 28 giugno 2012).

Cass. civ. n. 20411/2006

L'ampia previsione di applicabilità del criterio di indennizzo espropriativo, contenuta nell'art. 5- bis D.L. n. 333 del 1992, conv. in L. n. 392 del 1992, la cui disciplina costituisce un nucleo di principi generali, validi anche ove siano applicabili, in via di specialità, altre norme, comporta il necessario riferimento al concetto di edificabilità legale, in mancanza del quale l'area espropriata va indennizzata secondo i criteri del valore agricolo medio, non solo ove si tratti di espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ma anche riguardo ad espropriazioni "comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità", e dunque a opere private di pubblica utilità. (Nella specie, esproprio di area privata disposto a favore di impresa commerciale, a fini di sfruttamento in base a concessione, di giacimento di idrocarburi, nel sottosuolo, non compreso nella proprietà dell'area espropriata).

In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 5-bis L. n. 359 del 1992, contenendo un nucleo di principi generali validi anche ove la procedura ablativa è disciplinata in via di specialità da altre norme, atteso il riferimento al concetto di edificabilità legale, in mancanza del quale si applicano le norme di cui al titolo II della L. n. 865 del 1971, comporta la determinazione dell'indennità di espropriazione secondo i criteri del valore agricolo medio non solo ove si tratti di espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato e degli altri enti pubblici, ma anche riguardo ad espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi privati, dichiarati di pubblica utilità.

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