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Articolo 29 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitā

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Pagamento dell'indennitā a seguito di procedimento giurisdizionale

Dispositivo dell'art. 29 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitā

1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennitā agli aventi diritto č disposto dall'autoritā giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse.

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