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Articolo 19 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

L'approvazione del progetto

Dispositivo dell'art. 19 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.

Massime relative all'art. 19 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cons. Stato n. 4234/2016

Se è vero che l'atto di approvazione del progetto preliminare di un'opera pubblica non è autonomamente impugnabile, poiché soltanto il progetto definitivo è immediatamente lesivo della posizione giuridica privata e rende attuale l'eventuale lesione già derivante da vizi propri riferibili all'approvazione del progetto preliminare, a tale regola si fa però eccezione nel caso in cui dalla fase di progettazione preliminare scaturiscano effetti ulteriori rispetto a quelli meramente interni alla sequenza procedimentale di progettazione (art. 19 del D.P.R. n. 327 del 2001, T.U. Espropriazione per p.u.) (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, 23 marzo 2015, n. 653).

Cons. Stato n. 3626/2006

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, D.P.R. n. 327 del 2001, l'inattività del Consiglio provinciale nel termine previsto per la manifestazione del proprio dissenso comporta la consumazione del potere, con la decadenza dal relativo esercizio; inoltre, l'incompletezza della documentazione trasmessa dal Comune deve emergere chiaramente dalla relazione istruttoria della direzione urbanistica, al contrario non potendosi desumere come mancanti i presupposti per la formazione del silenzio assenso.

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