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Articolo 143 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Emissione di valori mobiliari

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 143 Testo unico bancario

Comma abrogato dal D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303

[L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla metà del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3. 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.]

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