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Articolo 134 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Tutela dell'attivitą di vigilanza bancaria e finanziaria

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 134 Testo unico bancario

Capo abrogato dall'articolo 8 del D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

[1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.]

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