1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresì iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114 quinquies 4, le ragioni che la hanno determinata.
2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente.
3. Gli istituti di moneta elettronica possono:
- a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell'articolo 114 octies senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114 novies;
- b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.