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Articolo 114 quater Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Istituti di moneta elettronica

Dispositivo dell'art. 114 quater Testo unico bancario

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresì iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall'Italia.

1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114 quinquies 4, le ragioni che la hanno determinata.

2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente.

3. Gli istituti di moneta elettronica possono:

  1. a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell'articolo 114 octies senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114 novies;
  2. b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.

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