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Articolo 88 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Esecutivitą delle sentenze

Dispositivo dell'art. 88 Testo unico bancario

1. [Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa. Al giudizio di appello si applica l'art. 87, commi 4, in quanto compatibile, e 5.](1)

2. [Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello.](1)

3. Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive.

4. [Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'art. 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione.](1)

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

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