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Articolo 37 ter Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Costituzione del gruppo bancario cooperativo

Dispositivo dell'art. 37 ter Testo unico bancario

1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia:

  1. a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37 bis;
  2. b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37 bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.

3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37 bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.

4. Il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497 bis, secondo comma, del codice civile.

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