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Articolo 15 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Succursali

Dispositivo dell'art. 15 Testo unico bancario

01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformitā delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformitā delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3.

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia puō vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto.

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento č preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autoritā competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivitā decorsi due mesi dalla comunicazione. Il primo insediamento č preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autoritā competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivitā decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autoritā competente dello Stato comunitario non partecipante al MVU e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, č subordinato l'esercizio dell'attivitā della succursale.

4. Le banche extracomunitarie giā operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali pre- via autorizzazione della Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivitā di intermediazione mobiliare, dā notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 01 e 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.

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