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Articolo 293 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 293 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115 si applicano le disposizioni della legge 19 gennaio 1963, n. 15, [nonché la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648.](1)

Le rendite di infortuni di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375, ed alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministro della guerra del 14 giugno 1919, in corso di godimento alla data dei 1 luglio 1962, erogato dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per conto dello Stato, sono riliquidate sulla base di un salario annuo di lire trecentosettantamila.

Qualora il grado di inabilità risulti inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sull'anzidetta retribuzione annua di lire trecentosettantamila.

Restano assorbiti i miglioramenti derivanti dalla legge 18 aprile 1950, n. 243, ed ogni altro assegno o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.

Note

(1) Con sentenza del 25 marzo-7 aprile 1981 n. 54, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 293, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, limitatamente alle parole "nonchè la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648.".

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