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Articolo 283 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 283 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Per la riscossione coattiva delle quote di contributo non pagate alle prescritte scadenze, se il contribuente č debitore verso lo stesso esattore anche dell'imposta e sovraimposta sui terreni o di altra imposta erariale, l'esattore non puō promuovere una separata procedura per la quota del contributo di assicurazione.

Quando, per l'infruttuositā degli atti esecutivi, venga riconosciuta dall'Amministrazione delle finanze la inesigibilitā dell'imposta prediale dovuta da un contribuente, l'esattore, in base ad analogo certificato dello Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ha diritto di ottenere dall'Istituto assicuratore il rimborso del contributo di assicurazione iscritto al nome del contribuente stesso.

Nel caso in cui gli atti esecutivi siano stati esperiti per il solo contributo, l'esattore deve esibire all'Istituto assicuratore i documenti giustificativi dell'inesigibilitā, salvo all'esattore, in caso di rifiuto di rimborso da parte dell'Istituto, il diritto di ricorso all'intendente di finanza, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del rifiuto stesso.

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