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Articolo 264 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 264 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

I saggi dei contributi di assicurazione possono essere stabiliti in ragione:

  1. a) dell'estensione delle singole proprietà agricole o forestali e delle loro specie di coltura (tariffe per estensione e coltura), ed in tal caso le varie specie di coltura debbono essere raggruppate, di regola, in un numero di voci non superiore a cinque;
  2. b) dell'imposta principale sui terreni dovuta allo erario per le proprietà agricole e forestali (tariffe per imposta) nei casi contemplati nella seconda parte del secondo comma dell'art. 257.

Speciali sovrappremi possono essere stabiliti per le proprietà agricole e forestali nelle quali le lavorazioni connesse, complementari o accessorie, assumono una notevole importanza o che presentino un particolare rischio di infortunio.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce con suo decreto quale delle due specie di tariffa deve essere adottata.

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