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Articolo 235 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 235 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Con decorrenza dal 1 luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili: con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire diecimila; con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire tredicimila; con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire ventiseimila; con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire trentaseimila; con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 212, lire trentaseimila più lire trentamila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.

Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'istituto assicuratore.

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