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Articolo 224 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 224 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Il riscatto dell'intera rendita liquidata ai sensi dell'art. 220 può essere concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate possono ritenersi immodificabili.

Qualora, invece, i postumi delle lesioni riportate sia no suscettibili di modificazioni, la rendita può essere riscattata in misura non superiore alla metà.

L'eventuale differenza dovuta in rapporto all'entità dei postumi accertati nell'ultimo giudizio di revisione può essere corrisposto, sempreché permangano le condizioni richieste dall'art. 220.

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