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Articolo 205 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 205 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

In virtù delle disposizioni del presente titolo si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura dall'età di dodici anni ai settanta compiuti(1):

  1. a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;
  2. b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;(3)
  3. c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente, non partecipano.(2)

Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affitanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli articoli 206, 207 e 208 ai termini della precedente lettera b).

I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo, nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera a) del presente articolo, sempreché abbiano i requisiti richiesti in essa lettera a).

Note

(1) L'art. 4, L. 8 agosto 1972, n. 457 ha abolito i limiti di età.
(2) Con sentenza del 21 - 29 dicembre 1976, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 205, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, nella parte in cui esclude che i lavoratori agricoli autonomi di eta' superiore ai settanta anni siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.".
(3) Ai sensi dell'art. 14 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155:
- i lavoratori di cui alla presente lettera sono individuati secondo i criteri e le modalità previste dalla L. 26 ottobre 1957 n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni;
- la base retributiva per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'art. 116 del presente testo.

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