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Articolo 175 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 175 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Il datore di lavoro, che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui allo art. 140, agli accertamenti medici prescritti dall'articolo 157, o che adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione.

[L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire 240.000.](1)

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, a decorrere dal 26 aprile 1995.

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