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Articolo 151 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 151 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Per ottenere la liquidazione della rendita di passaggio di cui all'art. 150, l'assicurato deve inoltrare domanda all'Istituto assicuratore entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui, a seguito dell'esito degli accertamenti, ha abbandonato la lavorazione, precisando se abbia, trovato occupazione in altra lavorazione non prevista nella tabella allegato n. 8 o se sia disoccupato.

La domanda, corredata da dichiarazione del datore di lavoro attestante l'abbandono della lavorazione e la misura dell'ultima retribuzione, deve essere accompagnata:

  1. a) nel caso in cui l'assicurato abbia trovato occupazione in altra lavorazione non prevista dalla tabella sopra richiamata, dalla dichiarazione del datore di lavoro sulla natura della nuova lavorazione e sulla misura della retribuzione relativa;
  2. b) nel caso in cui l'assicurato sia disoccupato, da relativa attestazione degli organi competenti.

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